Amministrazione Trasparente
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO
L'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato, di cui ai commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
La richiesta può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli indirizzi di posta elettronica/PEC dell’Istituto Scolastico: RMIC8BT00Q@istruzione.it – RMIC8BT00Q@pec.istruzione.it.
La richiesta può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici amministrativi dell’Istituto scolastico.
Se la richiesta di accesso generalizzato non è firmata dall’interessato in presenza del dipendente addetto, essa deve essere firmata e presentata unitamente a
Documenti
Registro degli accessi (art. 5, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013) - II semestre anno 2022
- 06/06/2023
- Accesso civico